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Presentiamo in questo caso un approfondimento giuridico, nato da una consulenza richiesta da un residente per risolvere conflitti con altri abitanti riguardanti i parcheggi condominiali.
Le questioni affrontate includono:
Il residente vive in un condominio con un numero insufficiente di posti auto rispetto ai residenti e chiede come gestire questa situazione. Non esistendo una norma specifica, si fa riferimento al Codice civile:
Art. 1102 c.c. sull'uso dei beni comuni.
Art. 1117 c.c. che definisce le aree di parcheggio come proprietà comune.
Art. 1123 c.c. sulla ripartizione delle spese in base all'uso.
Art. 1136 c.c. sulle delibere condominiali.
L'assemblea condominiale può stabilire turni per i posti auto per garantire un uso equo. Se un residente richiede la turnazione, l'assemblea deve adottarla, altrimenti si può ricorrere al Giudice di Pace.
L'assemblea può deliberare un costo fisso per l'uso dei posti auto, conforme all'art. 1123 c.c., che prevede che le spese siano ripartite in proporzione all'uso. In più, recenti sentenze confermano che tali costi non sono canoni di locazione, ma modalità per distribuire le spese basate sull'uso effettivo del parcheggio. Le aree di manovra devono agevolare il movimento dei veicoli e avere una larghezza minima di 4,5 metri. Se rispettano questi standard, possono essere usate come parcheggi; in caso contrario, costituiscono un rischio per la sicurezza dei residenti e bloccare un'auto all'interno del parcheggio condominiale può configurare il reato di violenza privata, con conseguenze penali.
La realizzazione di un garage deve considerare le esigenze comuni e non solo quelle del proprietario, ma in ogni caso possedere un'autorimessa è particolarmente utile, soprattutto in città dove trovare parcheggio è difficile.
A tal proposito, bisogna altresì considerare che disporre di un box per veicoli consente di effettuare manutenzioni fai-da-te anche per lunghi periodi. Tuttavia, la normativa prevede che, in alcuni casi il locale debba avere uno spazio minimo di manovra.
Nello specifico, il Codice della Strada non precisa lo spazio di manovra per i garage, ma altre normative, come il decreto ministeriale del primo febbraio 1986, stabiliscono che le corsie di manovra devono essere di almeno 4,5 metri, o 5 metri davanti ai box. Questo è per garantire la sicurezza e facilitare le manovre.
Il rispetto delle aree comuni è essenziale. L'articolo 1102 del Codice Civile afferma che ogni partecipante può usare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di fare lo stesso. Questo principio si applica anche ai garage, assicurando che i diritti dei proprietari non entrino in conflitto con quelli degli altri condomini.
Esempio: "Possiedo un garage in un condominio, con accesso da un'area scoperta condivisa con il proprietario del garage adiacente. Quest'ultimo sostiene di avere il diritto di parcheggiare nella zona di fronte al nostro garage comune, creando difficoltà per l'entrata e l'uscita dei veicoli. Vorrei sapere se esiste una normativa che stabilisce una distanza minima di 5 metri per lo spazio di manovra davanti al garage, entro la quale non è consentito parcheggiare."
Secondo l'art. 3.6.3 del decreto ministeriale del 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili), "le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere un'ampiezza non inferiore a 4,5 metri e a 5 metri nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia".
Spazi di manovra e aree comuni
La vita in condominio può essere complessa e fonte di conflitti, specialmente riguardo alle aree comuni e al parcheggio. Questa guida offre le regole per la gestione degli spazi. Le aree comuni includono spazi accessibili a tutti i condomini, come la portineria, il locale caldaie, i contatori elettrici, scale, corridoi, tetti, tubature e ascensori. L'area di manovra, necessaria per l'entrata e l'uscita dei veicoli, può essere usata come parcheggio se rispetta l'ampiezza minima di 4,5 metri. Altrimenti, parcheggiare lì può essere rischioso.
L'articolo 1123 del Codice Civile stabilisce che tutti i condomini devono contribuire alle spese per le parti comuni, ripartite in base all'uso potenziale o effettivo. I posti auto in un parcheggio condominiale possono essere assegnati a rotazione o permanentemente. La rotazione permette a tutti di usufruire dei posti auto in periodi diversi, mentre l'assegnazione permanente implica una quota maggiore. Le delimitazioni degli spazi non devono bloccare le vie di fuga o intralciare le manovre. In alcuni condomini, i posti auto possono essere riservati ai non residenti, regolamentati dall'assemblea condominiale. Se qualcuno parcheggia abusivamente nel tuo posto riservato, solo le autorità competenti possono rimuovere il veicolo. Puoi chiedere l'intervento dell'amministratore o, in casi estremi, richiedere un provvedimento d'urgenza al Giudice per la rimozione del veicolo.
La normativa per le dimensioni dei garage auto è disciplinata da due leggi principali: la legge n°122/1989 (nota come "legge Tognoli") e il decreto ministeriale del febbraio 1986.
La suddetta legge richiede una proporzione di 1 mq di parcheggio ogni 10 metri cubi di volume abitativo costruito, inclusi gli spazi per le manovre. Il Decreto Ministeriale specifica le misure minime per la sicurezza, stabilendo che le corsie devono avere un'ampiezza di almeno 4,5 metri e i box auto devono misurare almeno 5x2,5 metri (4x3,5 metri per i conducenti con disabilità motoria)
L'altezza minima varia: 2 metri per parcheggi fino a 9 posti auto e 2,4 metri per quelli con più posti. È importante anche considerare eventuali disposizioni comunali che possono essere più restrittive. Per chi costruisce un'autorimessa privata, è consigliabile una superficie minima di 12,5 metri quadrati, ma 15 metri quadrati sarebbe l'ideale. Di conseguenza, prima di acquistare o affittare una casa con un box auto, è utile fare una prova di manovra per assicurarsi che le dimensioni siano adeguate.
Il portone sezionale Renomatic M, elegante e funzionale, offre resistenza nel tempo grazie a guarnizioni ad elasticità permanente e una struttura robusta contro agenti atmosferici e cariche di vento.
Con un’apertura verticale, offre 14 cm in più di larghezza di passaggio rispetto ai portoni basculanti, utile per piccoli e grandi garage. I suoi punti di forza includono un’ottima coibentazione termica con pannelli da 42 mm, garantendo un aumento di temperatura del garage e risparmio energetico, e un’apertura intermedia per ventilazione. La resistenza è assicurata da uno zoccolo inferiore in materiale sintetico resistente e da una zincatura argentata rinforzante con vernice protettiva interna. Il portone è dotato di motorizzazione ProLift 700 e due telecomandi, con opzione ProMatic serie 4.
La sicurezza è garantita da un sensore di prossimità anti-schiacciamento, certificazione UNI EN 13241-1, protezione salva dita e anti-agganciamento, e un dispositivo anti-sollevamento. È progettato per essere silenzioso, con componenti testati per solidità e silenziosità. Disponibile in 23 misure promozionali e 9 colori, tra cui bianco traffico, alluminio brillante, antracite metallica, e finiture oak. Ulteriori caratteristiche includono la certificazione DOP, possibilità di bloccare il portone a un’altezza intermedia per ventilazione, e una protezione anti-agganciamento con telai laterali chiusi.
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