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Uno degli aspetti più controversi quando si affronta il tema dei lavori edilizi è la possibilità di beneficiare o meno dell'IVA agevolata. Infatti, ci sono molte eccezioni, limitazioni e condizioni da rispettare per poter usufruire di questa agevolazione e spesso le norme sono poco chiare e cambiano nel tempo.
In questo post vogliamo chiarire in quali situazioni si possono applicare le aliquote IVA ridotte al 4% o al 10% e quando invece si deve pagare l'IVA ordinaria del 22% nell'ambito di lavori edilizi, con particolare attenzione per l'acquisto o la sostituzione dei portoni garage.
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In quali casi si può beneficiare dell’IVA agevolata per il cambio degli infissi e delle porte garage?
Prima di spiegare quali sono le agevolazioni fiscali per questo tipo di interventi, bisogna prima di tutto distinguere tra IVA e detrazioni. Infatti, chi acquista un portone per il garage di casa può beneficiare della detrazione Irpef del 50%, che non vanno confuse con l'IVA agevolata al 10%.
Più nel dettaglio, quasi tutti i lavori di casa, anche quelli non detraibili, possono usufruire dell'IVA agevolata del 10% sulle spese da sostenere.
Si tratta, però, dei servizi erogati in virtù di contratti di appalto o d'opera associati all'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi:
L'IVA al 10% si applica anche per l'acquisizione di beni, ad eccezione di materie prime e semilavorati, utilizzati per eseguire gli stessi lavori legati al restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, precisati nelle lettere c) e d) dell'articolo 3 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", sancito attraverso il Dpr n. 380 del 2001.
La regola di base è che si applica l'IVA al 10% alla manodopera e ai materiali utilizzati per la realizzazione dei lavori, mentre quella al 22% è riservata alle prestazioni professionali e ai beni significativi (più avanti vedremo di cosa si tratta).
Nel corso degli anni, questa regola ha subito una serie di distinguo riportati in varie disposizioni e circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate. Ciò ha portato a delineare un quadro (non certo privo di ambiguità) di cui parleremo in modo approfondito nei prossimi paragrafi.
Quando si parla di ristrutturazione edilizia ci si riferisce a quegli interventi che mirano a modificare la struttura o la destinazione d'uso degli edifici attraverso un insieme coordinato di opere che si propongono di condurre alla realizzazione di un nuovo organismo edilizio.
Se questi interventi cambiano, in tutto o in parte, la conformazione architettonica dell'edificio, comportando la necessità di apportare variazioni al volume, ai prospetti o, unicamente per gli immobili rientranti nelle zone omogenee A, alla destinazione d'uso, allora si deve richiedere il permesso di costruire. Se invece si tratta di interventi di ristrutturazione "leggera", può bastare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Per i lavori di Ristrutturazione che richiedono la Scia o il Permesso di costruire, bisogna affidarsi a un professionista che rediga la pratica e ottenere il nulla osta dal Comune prima di iniziare i lavori.
Per richiedere l'applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%, fa fede ciò che è scritto sulla SCIA o sul permesso di costruire del Comune. Ecco perché è estremamente importante che tali documenti includano la dicitura "Restauro e risanamento conservativo" oppure "Ristrutturazione Edilizia".
Nel caso in cui tale documentazione non sia disponibile, l'aliquota agevolata verrà applicata esclusivamente alla manodopera e alla quota corrispondente ai beni significativi.
Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardano gli immobili residenziali, si può usufruire di un’agevolazione fiscale consistente nell’IVA a tasso ridotto del 10%. Non sono inclusi i lavori di manutenzione eseguiti su beni immobili non destinati ad abitazione.
Va però precisato che, mentre per le prestazioni d'opera l'IVA è sempre ridotta al 10%, per le cessioni di beni l'aliquota agevolata si applica solo nel caso in cui queste siano parte integrante di un contratto di appalto. Questo significa che l'acquisto dei beni deve essere effettuato dalla ditta che svolge i lavori e non dal privato che li commissiona. In seguito, quando verrà emessa la fattura al cliente, l'impresa indicherà sia il costo dei materiali che il compenso per la prestazione d'opera.
Un discorso a parte va fatto per i cosiddetti "beni significativi", di cui fanno parte anche i portoni per garage. Si tratta di quei beni finiti acquistati da terzi il cui valore risulta predominante rispetto al costo della prestazione e che sono stati individuati con precisione dal decreto 29 dicembre 1999.
In caso di beni significativi, spetta l'aliquota IVA agevolata del 10%, ma solo entro certi limiti. L'aliquota ridotta, infatti, si utilizza esclusivamente per la differenza tra il costo totale della prestazione e il valore del bene stesso. Sulla parte eccedente, invece, si applica l’IVA ordinaria del 22%.
Prendiamo il caso di un intervento edilizio avente un costo complessivo di 10.000 € e supponiamo che il costo della manodopera sia di 4.000 € mentre quello dei beni significativi (per esempio, rubinetti e sanitari) sia di 6.000 €.
L'importo della prestazione d'opera è sempre soggetto all'IVA del 10%, mentre per quanto riguarda i beni predetti, per ottenere il valore su cui applicare l'IVA al 10%, occorre togliere dal costo totale dell'intervento il valore dei beni stessi, quindi: 10.000 - 6.000 = 4.000 €. Quindi, su 8.000 € sarà applicata l'IVA del 10%, mentre sulla parte eccedente (2.000 €) si applicherà l'IVA ordinaria del 22%. In pratica, per conoscere l'importo da assoggettare all'IVA agevolata, basta raddoppiare il costo della prestazione d'opera.
È necessario considerare separatamente la Manutenzione Straordinaria, perché in questo caso i lavori che si vogliono effettuare possono beneficiare della detrazione fiscale solo in presenza di abilitazione redatta da parte di un professionista: la Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Da sottolineare il fatto che, a differenza di altri contesti, con questo documento il nulla osta dell'ente non è richiesto, salvo in alcuni casi eccezionali che riguardano la manutenzione delle parti esterne.
Supponiamo che un committente decida di intraprendere la ristrutturazione del bagno senza essere in possesso della Cila. In un simile contesto, non è possibile ottenere la detrazione fiscale, a meno che i lavori in questione non siano espressamente identificati nella guida dell'Agenzia delle Entrate come lavori che possono beneficiare della detrazione anche in assenza di titolo abilitativo.
Esaminando più da vicino le diverse situazioni in cui è possibile applicare l'IVA agevolata in relazione ai lavori edilizi, possiamo delineare una serie di scenari e tipologie di intervento che meritano attenzione. Di seguito, approfondiremo le aliquote IVA ridotte che si applicano ai nuovi portoni della prima casa e le varie implicazioni relative a ristrutturazioni, ampliamenti e interventi di manutenzione.
IVA agevolata per Nuovi Portoni della Prima Casa
Da alcuni anni l’Agenzia delle Entrate permette di beneficiare di una riduzione dell’IVA sugli infissi della prima casa, quindi anche sui nuovi portoni.
Nel momento in cui si procede con una ristrutturazione dell'unità abitativa o si affrontano interventi mirati alla manutenzione ordinaria o straordinaria della stessa, si può usufruire dell'IVA ridotta al 10% sul costo degli infissi e sui beni e servizi connessi. Sono soggetti a un trattamento differente i beni significativi, che restano tassati con un'aliquota IVA del 22%.
Quando si effettuano interventi di ampliamento, costruzione o completamento della prima casa, è applicabile un'IVA pari al 4% sulle spese relative all'acquisto degli infissi e alla prestazione d'opera necessaria. Tuttavia, è importante sottolineare che l'agevolazione legata all'ampliamento si applica soltanto qualora l'intervento non aggiunga elementi di lusso all'immobile.
Nel contesto di una costruzione rurale, come ad esempio una fattoria, che si voglia destinare ad abitazione propria o di coloro che vi lavorano, si applica l'IVA ridotta al 4%.
Ricordiamo, infine, che l'IVA al 10% si applica quando si effettuano delle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, che possono consistere in lavori di restauro, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o anche ristrutturazione urbanistica di edifici che dispongono del necessario titolo abitativo.
L'IVA agevolata si applica a determinati lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia.
Tra gli interventi che beneficiano dell'IVA agevolata rientra anche la sostituzione dei portoni garage, per la quale è prevista un'aliquota ridotta del 10%.
Tuttavia, è importante precisare che non è possibile usufruire dell'IVA agevolata al 10% nei seguenti casi:
In riferimento all'ultimo punto, occorre precisare che la ditta subappaltatrice è tenuta ad emettere una fattura che riporti l'IVA ordinaria del 22% destinata alla ditta principale. Qualora siano presenti le condizioni necessarie per consentirlo, quest'ultima fatturerà la prestazione nei confronti del committente applicando l'aliquota agevolata al 10%.
Questo procedimento è teso a garantire una corretta gestione delle imposizioni fiscali all'interno del quadro dei subappalti e ad assicurare la congruenza con le regole previste.
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